Ddl del 28/06/2005 n.153
Il disegno di legge sul governo del territorio Art.
1.
(Governo del territorio)
1. In attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
la presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia
di governo del territorio. Sono fatte salve le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste
dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché
le forme e le condizioni particolari di autonomia previste ai sensi dell’articolo
116, terzo comma, della Costituzione. Sono fatte altresì salve
le disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
2. Il governo del territorio consiste nell’insieme delle attività
conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione
e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e di controllo,
volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina
degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità in
relazione a obiettivi di sviluppo del territorio. Il governo del territorio
comprende altresì l’urbanistica, l’edilizia, l’insieme
dei programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio
e delle bellezze naturali, nonché la cura degli interessi pubblici
funzionalmente collegati a tali materie.
3. La potestà legislativa in materia di governo del territorio
spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei princìpi
fondamentali e ad esclusione degli aspetti direttamente incidenti sull’ordinamento
civile e penale, sulla difesa, sulle Forze armate, sull’ordine pubblico,
sulla sicurezza, sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio, sulla
tutela della concorrenza, nonché sulla garanzia di livelli uniformi
di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. torna
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Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «pianificazione territoriale»: la pianificazione di area
vasta, che ne definisce l’assetto per quanto riguarda le componenti
territoriali fondamentali;
b) «pianificazione urbanistica»: la pianificazione funzionale
e morfologica del territorio che disciplina le modalità d’uso
e di trasformazione e comprende il piano strutturale, il piano operativo
e la regolamentazione urbanistica ed edilizia;
c) «piano di settore»: il piano di uno specifico settore funzionale
con effetti sul territorio;
d) «piano territoriale»: il documento che rappresenta l’esito
del processo di pianificazione territoriale;
e) «piano strutturale»: il piano urbanistico con il quale
vengono operate le scelte fondamentali di programmazione dell’assetto
del territorio di un comune o di più comuni in coordinamento fra
loro;
f) «piano operativo»: il piano urbanistico con il quale vengono
attuate le previsioni del piano strutturale, con effetti conformativi
del regime dei suoli;
g) «dotazioni territoriali»: la misura adeguata del complesso
delle attrezzature, infrastrutture e reti di cui deve essere dotato un
ambito territoriale;
h) «rinnovo urbano»: l’insieme coordinato di interventi
di conservazione, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione di singoli
edifici o di intere parti di insediamenti urbani, finalizzato alla rigenerazione,
riqualificazione, riabilitazione, nonché all’adeguamento
dell’estetica urbana. torna
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Art. 3.
(Compiti e funzioni dello Stato)
1. Le funzioni dello Stato sono esercitate attraverso politiche generali
e di settore inerenti la tutela e la valorizzazione dell’ambiente,
l’assetto del territorio, la promozione dello sviluppo economico-sociale
e il rinnovo urbano.
2. Per l’attuazione delle politiche di cui al comma 1, lo Stato
adotta, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
programmi di intervento, coordinando la sua azione con quella dell’Unione
europea e delle regioni.
3. Sono esercitate dallo Stato, attraverso intese in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, le funzioni amministrative relative all’identificazione
delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale in
ordine alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla difesa
del suolo e all’articolazione delle reti infrastrutturali e delle
opere di competenza statale, in armonia con le politiche definite a livello
comunitario, nazionale e regionale e in coerenza con le scelte di sostenibilità
economica e ambientale.
4. Sono altresì esercitate dallo Stato le funzioni amministrative
connesse al governo del territorio relative alla difesa e alle Forze armate,
all’ordine pubblico e alla sicurezza, alle competenze istituzionali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione alla difesa
civile, nonché quelle relative alla protezione civile concernenti
la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e quelle relative
alla tutela dei beni culturali, alla valorizzazione dei beni culturali
di appartenenza statale nel rispetto del principio di leale collaborazione,
all’individuazione in via concorrente dei beni paesaggistici, alla
partecipazione alla gestione dei vincoli paesaggistici, previste dal codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. torna
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Art. 4.
(Interventi speciali dello Stato)
1. Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, effettua interventi
speciali in determinati ambiti territoriali, ai sensi del quinto comma
dell’articolo 119 della Costituzione, allo scopo di rimuovere condizioni
di squilibrio territoriale, economico e sociale, superare situazioni di
degrado ambientale e urbano, promuovere politiche di sviluppo economico
locale, di coesione e solidarietà sociale coerenti con le prospettive
di sviluppo sostenibile, promuovere la rilocalizzazione di insediamenti
esposti ai rischi naturali e tecnologici e la riqualificazione ambientale
dei territori danneggiati.
2. Gli interventi speciali, di cui al comma 1, sono attuati prioritariamente
attraverso gli strumenti di programmazione negoziata. torna
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Art. 5.
(Sussidiarietà, cooperazione e partecipazione)
1. I princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
ispirano la ripartizione delle competenze fra i diversi soggetti pubblici
e i rapporti tra questi e i cittadini, secondo i criteri della responsabilità
e della tutela dell’affidamento, fatti salvi i poteri sostitutivi
previsti dalle norme vigenti.
2. I soggetti pubblici cooperano nella definizione delle linee guida per
la programmazione e la pianificazione del territorio, anche mediante intese
e accordi procedimentali, privilegiando le sedi stabili di concertazione,
con il fine di perseguire il principio dell’unità della pianificazione,
la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi. Nella definizione
degli accordi di programma e degli atti equiparabili comunque denominati,
sono stabilite le responsabilità e le modalità di attuazione,
nonché le conseguenze in caso di inadempimento degli impegni assunti
dai soggetti pubblici.
3. Ai fini della definizione delle linee guida per la programmazione e
la pianificazione del territorio, le regioni raggiungono intese con le
regioni limitrofe, ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione.
4. Le funzioni amministrative sono esercitate in maniera semplificata,
prioritariamente mediante l’adozione di atti negoziali in luogo
di atti autoritativi, e attraverso forme di coordinamento fra i soggetti
pubblici, nonché, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, fra
questi e i cittadini, ai quali va riconosciuto comunque il diritto di
partecipazione ai procedimenti di formazione degli atti.
5. Le regioni possono concordare con le singole amministrazioni dello
Stato forme di collaborazione per l’esercizio coordinato delle funzioni
amministrative, compresi l’attuazione degli atti generali e il rilascio
di permessi e di autorizzazioni, con particolare riferimento alla difesa
del suolo, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché
alle infrastrutture.
6. Le regioni, nel disciplinare le modalità di acquisizione dei
contributi conoscitivi e valutativi, nonché delle proposte delle
altre amministrazioni interessate nel corso della formazione degli atti
di governo del territorio, assicurano l’attribuzione in capo alla
sola amministrazione procedente della responsabilità delle determinazioni
conclusive del procedimento.
7. Le regioni disciplinano modalità di acquisizione dei contributi
conoscitivi e delle informazioni cartografiche finalizzate alla realizzazione
di un quadro del territorio unitario e condiviso. Lo Stato definisce,
d’intesa con le regioni e le province autonome, criteri omogenei
per le cartografie tecniche di dettaglio e di base ai fini della pianificazione
del territorio. torna
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Art. 6.
(Pianificazione del territorio)
1. Il comune è l’ente preposto alla pianificazione urbanistica
ed è il soggetto primario titolare delle funzioni di governo del
territorio.
2. Le regioni, nel rispetto delle competenze e funzioni delle province
stabilite dalle leggi dello Stato, individuano gli ambiti territoriali
e i contenuti della pianificazione del territorio, fissando regole di
garanzia e di partecipazione degli enti territoriali ricompresi nell’ambito
da pianificare, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile sul piano
sociale, economico e ambientale e al fine di soddisfare le nuove esigenze
di sviluppo urbano, privilegiando il recupero e la riqualificazione dei
territori già urbanizzati e la difesa dei caratteri tradizionali.
I piani relativi a tali ambiti non possono avere, con esclusione delle
sole materie preordinate, un livello di dettaglio maggiore di quello dei
piani urbanistici comunali. Il piano territoriale di coordinamento, di
cui all’articolo 20, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è di competenza delle province, salve diverse previsioni della
legge regionale allo scopo di favorire la pianificazione delle aree metropolitane.
La regione, con propria legge, in considerazione della specificità
di determinati ambiti sovracomunali ed omogenei e in attuazione dei princìpi
costituzionali di sussidiarietà e di adeguatezza, può disciplinare
e incentivare la pianificazione urbanistica intercomunale. Le regioni
stabiliscono idonee misure per la compensazione tra comuni limitrofi dei
costi sociali generati dalla realizzazione di infrastrutture pubbliche
che potrebbero causare squilibri economici o ambientali sul territorio.
3. Il piano urbanistico è lo strumento di disciplina complessiva
del territorio comunale e deve ricomprendere e coordinare, con opportuni
adeguamenti, ogni disposizione o piano di settore o territoriale concernente
il territorio medesimo. Esso recepisce le prescrizioni e i vincoli contenuti
nei piani paesaggistici, nonché quelli imposti ai sensi delle normative
statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
4. Il piano urbanistico privilegia il rinnovo urbano, la ristrutturazione,
l’adeguamento del patrimonio immobiliare esistente.
5. Nell’ambito del territorio non urbanizzato si distingue tra aree
destinate all’agricoltura, aree di pregio ambientale e aree urbanizzabili.
6. Nelle aree destinate all’agricoltura e nelle aree di pregio ambientale
la nuova edificazione è consentita solo per opere e infrastrutture
pubbliche e per servizi per l’agricoltura, l’agriturismo e
l’ambiente. Nelle aree urbanizzabili gli interventi di trasformazione
sono finalizzati ad assicurare lo sviluppo sostenibile sul piano sociale,
economico e ambientale.
7. La pianificazione urbanistica è attuata attraverso modalità
strutturali e operative. Il piano strutturale non ha efficacia conformativa
della proprietà. Gli atti di contenuto operativo, comunque denominati,
disciplinano il regime dei suoli ai sensi dell’articolo 42 della
Costituzione. torna
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Art. 7.
(Dotazioni territoriali)
1. Nei piani urbanistici deve essere garantita la dotazione necessaria
di attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale,
anche attraverso la prestazione concreta del servizio non connessa ad
aree e ad immobili. L’entità dell’offerta di servizi
è misurata in base a criteri prestazionali, con l’obiettivo
di garantirne comunque un livello minimo anche con il concorso dei soggetti
privati. Nel rispetto di quanto stabilito ai sensi della lettera m) del
secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, le regioni determinano
i criteri di dimensionamento per i servizi che implicano l’esigenza
di aree e relative attrezzature.
2. Al fine di assicurare una razionale distribuzione di attrezzature urbane
nelle diverse parti del territorio interessato, il piano urbanistico deve
documentare lo stato dei servizi esistenti in base a parametri di utilizzazione
e precisare le scelte relative alla politica dei servizi da realizzare,
assicurandone un idoneo livello di accessibilità e fruibilità
e incentivando l’iniziativa dei soggetti interessati. torna
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Art. 8.
(Predisposizione e approvazione del piano urbanistico)
1. Le regioni disciplinano il procedimento di formazione, le modalità
di approvazione e gli eventuali poteri sostitutivi, la durata e gli effetti
dei piani urbanistici e territoriali e delle loro varianti, nonché
l’attività edilizia consentita in assenza di piano urbanistico,
ovvero nelle more dell’approvazione del piano operativo.
2. Nel procedimento di formazione degli atti di pianificazione sono assicurate
adeguate forme di pubblicità e di partecipazione dei cittadini
e delle associazioni e categorie economiche e sociali, nonché l’esame
delle osservazioni dei soggetti intervenuti e l’obbligo di motivazione
in merito all’accoglimento o al rigetto delle stesse.
3. Nell’attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati
all’esproprio è comunque garantito il contraddittorio degli
interessati con l’amministrazione procedente. I soggetti responsabili
degli atti di pianificazione hanno obbligo di esplicita e adeguata motivazione
delle scelte, con particolare riferimento alle proposte presentate nell’ambito
del procedimento.
4. Le regioni determinano i casi in cui il piano urbanistico è
sottoposto a verifica di coerenza con gli strumenti di programmazione
economica e con ogni disposizione o piano concernente il territorio, individuando
il soggetto responsabile e stabilendone le relative modalità.
5. Le regioni determinano termini perentori per una nuova previsione urbanistica
in caso di decadenza, annullamento, anche giudiziale, o revoca della precedente
previsione.
6. Con l’adozione dei piani urbanistici gli enti competenti possono
proporre espressamente modificazioni ai piani territoriali o di settore,
al fine di garantire la coerenza del sistema degli strumenti di pianificazione.
L’atto di approvazione del piano urbanistico contenente le proposte
di modifica comporta anche la variazione del piano territoriale o di settore,
qualora sulle modifiche sia acquisita l’intesa dell’ente titolare
del piano modificato.
7. Gli enti competenti alla pianificazione urbanistica possono concludere
accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei princìpi di imparzialità
amministrativa, di trasparenza, di concorrenzialità, di pubblicità
e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati all’intervento,
per la formazione degli atti di pianificazione anche attraverso procedure
di confronto concorrenziale, al fine di recepire proposte di interventi
coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione.
8. L’ente di pianificazione urbanistica promuove l’adozione
di strumenti attuativi che favoriscono il recupero delle dotazioni territoriali
di cui all’articolo 7, anche attraverso piani convenzionati stipulati
con soggetti privati e accordi di programma. torna
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Art. 9.
(Attuazione del piano urbanistico)
1. Le disposizioni del piano urbanistico sono attuate con piano operativo
o con intervento diretto, sulla base di progetti compatibili con gli obiettivi
definiti nel piano strutturale. Le modalità di attuazione del piano
strutturale sono definite dalla legge regionale. L’attuazione è
comunque subordinata alla esistenza o alla realizzazione delle dotazioni
territoriali.
2. Il piano urbanistico può essere attuato anche con sistemi perequativi
e compensativi secondo criteri e modalità stabiliti dalle regioni.
3. La perequazione si realizza con l’attribuzione di diritti edificatori
alle proprietà immobiliari ricomprese in determinati ambiti territoriali,
in percentuale dell’estensione o del valore di esse e indipendentemente
dalla specifica destinazione d’uso. I diritti edificatori sono trasferibili
e liberamente commerciabili negli e tra gli ambiti territoriali.
4. Anche allo scopo di favorire il rinnovo urbano e la prevenzione di
rischi naturali e tecnologici, le regioni possono prevedere incentivi
consistenti nella incrementabilità dei diritti edificatori già
attribuiti dai piani urbanistici vigenti.
5. Nelle ipotesi di vincoli di destinazione pubblica, anche sopravvenuti,
su terreni non ricompresi negli ambiti oggetto di attuazione perequativa,
in alternativa all’indennizzo monetario previsto per la procedura
di espropriazione, il proprietario interessato può chiedere il
trasferimento dei diritti edificatori di pertinenza dell’area su
altra area di sua disponibilità, la permuta dell’area con
area di proprietà dell’ente di pianificazione, con gli eventuali
conguagli, ovvero la realizzazione diretta degli interventi di interesse
pubblico o generale previa stipula di convenzione con l’amministrazione
per la gestione di servizi.
6. Le regioni possono assicurare agli enti di pianificazione le adeguate
risorse economico-finanziarie per ovviare ad eventuali previsioni limitative
delle potenzialità di sviluppo del territorio derivanti da atti
di pianificazione sovracomunale.
7. Le leggi regionali disciplinano forme di perequazione intercomunale,
quali modalità di compensazione e riequilibrio delle differenti
opportunità riconosciute alle diverse realtà locali e degli
oneri ambientali su queste gravanti. torna
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Art. 10.
(Misure di salvaguardia)
1. Le regioni definiscono le misure di salvaguardia che devono essere
deliberate nelle more dell’approvazione degli atti di pianificazione. torna
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Art. 11.
(Attività edilizia)
1. Fatte salve le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le regioni individuano
le attività di trasformazione del territorio non aventi rilevanti
effetti urbanistici ed edilizi e non soggette a titolo abilitativo. Le
regioni individuano altresì le categorie di opere e i presupposti
urbanistici in base ai quali l’interessato ha la facoltà
di presentare la denuncia di inizio attività in luogo della domanda
di permesso di costruire.
2. Le regioni definiscono la disciplina della natura onerosa del permesso
di costruire, ivi incluse le ipotesi di esenzione totale o parziale dal
pagamento del contributo di costruzione per il perseguimento di finalità
sociali, economiche ed urbanistiche.
3. Il comune esercita la vigilanza e il controllo sulle trasformazioni
urbanistiche ed edilizie ricadenti nel proprio territorio.
4. Gli abusi edilizi sono soggetti alle sanzioni penali, civili e amministrative
previste dalle leggi statali vigenti in materia, ferma la potestà
delle regioni di prevedere sanzioni amministrative di natura reale, ripristinatoria,
pecuniaria, interdittiva dell’attività edilizia nei confronti
dei responsabili degli abusi più gravi.
5. In caso di sostituzione del permesso di costruire con la denuncia di
inizio attività resta fermo il regime sanzionatorio penale, amministrativo
e civilistico previsto per la concessione edilizia dalle leggi statali
vigenti in materia. torna
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Art. 12.
(Fiscalità urbanistica)
1. Ai fini dell’avvio delle misure di cui al comma 2, è istituito,
a decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per gli interventi di fiscalità
urbanistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno
2006 e di 20 milioni di euro per l’anno 2007.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi volti a definire un regime fiscale speciale per gli interventi
in materia urbanistica e per il recupero dei centri urbani, nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di agevolazioni in forma di credito d’imposta, ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, con riferimento ai trasferimenti di immobili o
dei diritti edificatori per l’attuazione del piano urbanistico ai
sensi dell’articolo 9, nel rispetto della disciplina comunitaria
in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) possibilità, nel caso di localizzazione di attrezzature di interesse
sovracomunale per la realizzazione di aree per insediamenti produttivi
di beni e servizi a seguito della formazione di consorzi di comuni, di
redistribuire l’imposta comunale sugli immobili tra i predetti comuni,
indipendentemente dalla ubicazione dell’area e in relazione alla
partecipazione delle singole amministrazioni comunali al consorzio;
c) previsione di una procedura per l’accesso alle agevolazioni di
cui alla lettera a) mediante presentazione, da parte dei soggetti interessati,
di apposita istanza all’amministrazione finanziaria e successivo
esame da parte dell’amministrazione stessa delle istanze secondo
l’ordine cronologico di presentazione;
d) possibilità di rideterminazione, anche in riduzione, delle agevolazioni
di cui alla lettera a), nonché definizione delle modalità
di applicazione delle medesime;
e) previsione dell’obbligo del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di trasmettere una relazione semestrale al Parlamento sull’utilizzo
del credito d’imposta, sul numero dei soggetti che se ne sono avvalsi
e sulla misura entro la quale ciascun soggetto ne ha fruito.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati esclusivamente
nel limite delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e non possono, in
ogni caso, avere efficacia prima della data del 1º gennaio 2006.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, ciascuno dei
quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari
delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere per l’espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario.
5. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri,
il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente
formulate, esclusivamente con riferimento all’esigenza di garantire
il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi
di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti,
che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
6. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a
10 milioni di euro per l’anno 2006 e a 20 milioni di euro per l’anno
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per
gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro
per l’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali e, quanto a 20 milioni di euro per l’anno
2007, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
7. A decorrere dall’anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui
al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. torna
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Art. 13.
(Abrogazioni e disposizioni finali)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 4, 7, 18, 29, 35, 42 e 43 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni;
b) articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
c) legge 19 novembre 1968, n. 1187.
2. Le seguenti disposizioni perdono efficacia nel territorio della regione
ove questa abbia emanato o emani normative sul medesimo oggetto:
a) articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, primo
comma, 22, 23, 28, 30, 34 e 41-quinquies, commi sesto, ottavo e nono,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
b) legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni;
c) articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167;
d) decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
f) articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
g) articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
h) articoli 27, 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni;
i) articoli 6, 8, 16, 17 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. All’articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità
dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade e
trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai vincoli e
alle destinazioni che il piano deve recepire»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua decadenza,
può essere motivatamente reiterato per una sola volta, con la rinnovazione
dei procedimenti previsti al comma 1, e tenendo conto delle esigenze di
soddisfacimento degli standard. In tale caso, al proprietario è
dovuto un indennizzo pari ad un terzo dell’ammontare dell’indennità
di esproprio dell’immobile, da corrispondere entro sessanta giorni
dalla data di reiterazione del vincolo».
4. All’articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 9 è sostituito
dal seguente:
«9. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento
conclusivo, la domanda di permesso di costruire si intende favorevolmente
accolta».