LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109
La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici (testo con le modifiche e le Integrazioni apportate
dalla legge 1 agosto 2002, n. 166)
Art.
1.
(Principi generali)
1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività
amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la
qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia,
secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza,
nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli
operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle
regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e
di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, i principi
desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione
dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e
dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi
internazionali dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente
legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate
o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento
a singole disposizioni. torna
all'inizio
Art.
2.
(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di
cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati
dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività
di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione
di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei
contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori,
si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli
enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni
locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,
alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di
cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle
società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente,
che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di
beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime
di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli
7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori
civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni
pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per
la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera
a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai
predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis,
27, 32 e 33 della presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni
della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara
e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi
dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché
in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i
lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate,
individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le
sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di
lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione,
di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del
30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure
possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte
la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della
concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione
delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data
del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione
vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale
minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente
legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32,
33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a),
di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori
delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento
degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere
data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano
le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'articolo
8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti
i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano
le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative
all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo
dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative
e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di
forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi
eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad
atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi
di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile;
per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti
privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure
di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8,
non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo
119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti
a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma
1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni
di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività
sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri
enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui
gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi
di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura
non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori
il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera
a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma
2, lettere b) e c) torna
all'inizio
Art.
3.
(Delegificazione)
1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui
alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori,
al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo
con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di
lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti
procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione
telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione
dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1
il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di
seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce
l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì
norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come
norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla
normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi
della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi,
la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la
legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della
normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento
è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti
i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con
la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle
successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema
di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro 45 giorni dalla
data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento,
attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie
nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni
della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento,
gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma
1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento
entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento
della Gazzetta Ufficiale che avviene contestualmente alla ripubblicazione
della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino
alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti
dalla presente legge e dalle altre disposizioni legislative non abrogate
in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale
d'appalto che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra
in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali
e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad
oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939,
n. (ora Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999).
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge,
oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato
definisce in particolare:
a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo
4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la
ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile
del procedimento e il direttore del lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi
di cui all'articolo 7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale
dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonché
le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare
per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione
dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo
13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento
dei programmi di cui all'articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo
17, comma 7;
i) abrogata;
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori
di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi del Titolo
I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche
in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge, fatto salvo
quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle
superfici decorate di beni architettonici;
m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni
giudicatrici di cui all'articolo 21;
n) abrogata;
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo
25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo
dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità
applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima
del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri
soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di
apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e
le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità
del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo
stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è
obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di
incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli
incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche
dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo
29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui
all'articolo 30, le condizioni generali e p articolari delle polizze e
i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione
delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità
di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui
all'articolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle
categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19
marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente
legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte
dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento
dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita,
dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta
da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e
per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento
all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500
milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro della difesa è adottato apposito regolamento in armonia
con le disposizioni della seguente legge, per la disciplina delle attività
del Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della
difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento
restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul
territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento
ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono
conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di
detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle Organizzazioni
Internazionali e dalla Unione Europea. torna
all'inizio
Art.
4.
(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo
1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale,
è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri
nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità,
al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze,
sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici
e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità
sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul
proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono
essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici
pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o
cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori
ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata
del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai
membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000
annue.
4. L'Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione
dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare
in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità
delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio
per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della
normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del
regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale
nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti
e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera
b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in
corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari
e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici
di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c),
delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine
tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici
e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente
agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni
della legge 1º giugno 1939, n. 1089. (ora Titolo I del decreto legislativo
n. 490 del 1999)
6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può
richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori
o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e
ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici,
in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione,
agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio
ispettivo di cui al comma 10, e della collaborazione di altri organi dello
Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche
nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento
rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni
o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità
sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto
di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari
dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni
se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni
o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono
documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata
all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono.
Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti
dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione
e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in
sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla
data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione
avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi
di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano
le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello
Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità
trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se
le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali
competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione
dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti
e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura
generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis . Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive
nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì,
gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità
riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi
professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa
con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per
l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale
di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità
appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di
cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater . Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies . Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal
centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro
di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
11. abrogato.
12. abrogato.
13. abrogato.
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione
centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province
autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche,
sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con
gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni,
dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i
seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti
i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare,
di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera
e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a
quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione
degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione
a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori
pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni
aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché
con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori
pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati
raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
delle amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti
peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della
legge 1º giugno 1939, n. 1089, (ora Titolo I del decreto legislativo
n. 490 del 1999) i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono
svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici
avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della
sezione regionale dell'Osservatorio.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici,
per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta
giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa
privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto
dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione,
il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista
e, entro sesanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione
del collaudo, l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo
inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione
degli stati di avanzamento. Il soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento
dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire
100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio
dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale. torna
all'inizio
Art.
5.
(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio
ispettivo e norme finanziarie)
1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a),
è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4
unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente
generale di livello C.
3. abrogato
4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10,
lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello
C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità
di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo
del personale dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto
ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di
mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata,
alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. (...) Al personale
dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego
od incarico, nonché di esercitare attività professionale,
didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti
collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, al personale dell'Autorità è attribuito lo
stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede
alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria,
mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo
13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale
assunto nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante
personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure
di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso
alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.
6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al
proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione
della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità,
il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione
e le modalità di rendicontazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno
1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7 bis. L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie
per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio. torna
all'inizio
Art.
6
(Modifica dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore
dei lavori pubblici) 1. E' garantita la piena autonomia funzionale
ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione
del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico
consultivo dello Stato.
2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito
dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica
in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni.
Le funzioni di Presidente di sezione sono attribuite con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici".
3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo
1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì
garantiti:
a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
b) b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
c) c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza
avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
da emanarsi entro il 1° gennaio 1996 si provvede ad attribuire al
Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini
a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi
i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con
il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei
comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio
sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore
ai 25 milioni di Ecu, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di
Ecu, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai Comitati
tecnici amministrativi presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche,
la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto
al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni
di Ecu, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità,
il Provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
al parere del Consiglio superiore.
5-bis. Le adunanze delle Sezioni e dell'Assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo
dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine,
il parere si intende espresso in senso favorevole. torna
all'inizio
Art.
7
(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un
responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento
previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori
per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con
il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata
in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata
per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa,
in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici,
in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare
un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento
del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e
informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna
fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione,
di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria
ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto
e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali
disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e
accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari,
fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali
fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività
di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del
procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità
del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di
sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori,
previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del
direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico
dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta
il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente
competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti
di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono
essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1,
lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere
tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale
e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa
a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice,
su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere
la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora articolo 34 del decreto legislativo n.
267 del 2000), e successive modificazioni.
7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione
di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi
ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato,
a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al
comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di
convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di
affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19,
comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche
nell'interesse del concessionario.
8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul
progetto definitivo successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione
competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta
dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla
richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione
degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi
prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma,
la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza
di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto
preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere,
in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri,
le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi
di cui alle vigenti norme.
9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità
dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui
risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti,
se necessario, chiarimenti e documentazione.
11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi
nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà
e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo
istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione
rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere
di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta,
tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide
prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni
invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti.
13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni
delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza
di servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente articolo,
per gli interventi di competenza regionale e locale.
15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte
delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni
e può essere interrotto per non più di due volte, per un
massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione.
Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. torna
all'inizio
Art.
8
(Qualificazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi
della qualità, della professionalità e della correttezza.
Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione,
ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo
conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di
cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato
in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità
di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita
presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione
consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei
limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è
demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati
di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata
da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera
a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia
di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione
consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti
delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,
delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi
nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei
lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca
nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi
devono possedere;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati
della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione
della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma
3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché
le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti
relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative
misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto
conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno
definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità
contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti,
graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla
tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere
il possesso della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità
di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo
obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di
qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo
inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività
di qualificazione;
g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa
alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia
dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è di
cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti
di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale
da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata
proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore
ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa
alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva
la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei
requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti
e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità
per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo
4.
5. abrogato
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio,
da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori
e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6, della legge 10
febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto
ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale
dei costruttori dispone la sospensione da 3 a 6 mesi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo
24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno
1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed
in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relativa
alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio
1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa
previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000 all'esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente
le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi
speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999 l'esistenza dei requisiti di cui
alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato
di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea,
in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio
1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione
alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici
di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori
avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni
e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei
requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma
3 dell'articolo 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano
alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base
alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli
specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla
data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative
misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal
comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte,
per le imprese certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione
la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo
21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti
di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese
per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000
ECU.
11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro
per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori
dei lavori. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori
dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello
specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova
del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore
cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i
lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore,
anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.
11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché
accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere
eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente
articolo. torna
all'inizio
Art.
9
(Norme in materia di partecipazione alle gare) 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre
1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici
è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.
55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché
alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per
importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure
di affidamento di lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito
il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale
sistema di categorie in opere specializzate e le ridetermina adeguandole
ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni
in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria
e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base
della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera
impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria
per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione
dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939,
n. 1089 e successive modificazioni. (ora Titolo I del decreto legislativo
n. 490 del 1999)
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo
nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo
del comitato regionale. torna
all'inizio
Art.
10
(Soggetti ammessi alle gare) 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali,
le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli
8 e 9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti
a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni,
e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente
legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili
ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali,
anche artigiane, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12
della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e
per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni
di cui all'articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13 della presente legge;
e-bis) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13 della presente legge.
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino
fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel
bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il
secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento
dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in
sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di
fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato
e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni
economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero
di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione
indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non
sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione
del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria
e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti
di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta
è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione
delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che
segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino
le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente
eventuale nuova aggiudicazione. torna
all'inizio
Art.
11.
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) 1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo
8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché
all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. torna
all'inizio
Art.
12.
(Consorzi stabili) 1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma
dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati
da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel
settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque
anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre
1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo
regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà
del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati,
fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti
del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di
attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso,
purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione
del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi
stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché
l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo
34 della presente legge.
5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento
dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo
4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.
Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico
delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti
di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate
da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale
della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel
primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo
anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è
acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale
o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle
possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica
di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una
tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero
che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione
per classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero
che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione
e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali
di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), è in ogni caso sufficiente
che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese
consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate
non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente
inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche
possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà
dell'intervallo tra le due classifiche.
torna all'inizio
Art.
13.
(Riunione di concorrenti) 1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d)
ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo,
nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei
requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo
8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo
articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma
1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione
nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità limitata
all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui
agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti
dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e
per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve
possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori
che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie
scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione
ai sensi del comma 1.
4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma
1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) , sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara.
5. É consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare
in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5- bis. É vietata l'associazione in partecipazione. É vietata
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee
e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) , rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione
dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi
lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre
ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più
di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo
totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono
eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti
che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti
a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee
di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì
l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali
categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto,
ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più
contratti.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione
di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito
della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti;
per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle
categorie prevalenti e cosi definiti nel bando di gara, assumibili da
uno dei mandanti.
torna all'inizio
Art.
14.
(Programmazione dei lavori pubblici) 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente
legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base
di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano,
nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori
da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità
e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti
di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze
e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in
conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano
i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano
le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie
degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento
nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale
e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori
di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché
gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento
con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter,
possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di
superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica,
architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti
dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate.
Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di
legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla
previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori
di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo
che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione
degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente
ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro
sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione
dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito
del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità,
fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale
devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente
per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono
esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia
di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano
le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3
gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni (ora articoli 9, 10, 11
e 19 del d.P.R. n. 327 del 2001) e successive modificazioni, e dell'articolo
27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. (ora articolo 34 del decreto
legislativo n. 267 del 2000)
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve
essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce
parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili
in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario
o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di
previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo
3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro
non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già
previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della
formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili
a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali
si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni. (ora parte seconda
del decreto legislativo n. 267 del 2000)
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna
forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo,
che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi
e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che
ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal
Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni
locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al
CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti
programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data
dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto
di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato
nel secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione
aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dei lavori.
torna all'inizio
Art.
15.
(Competenze dei consigli comunali e provinciali) (articolo abrogato dall'articolo 274 del decreto legislativo n.
267 del 2000) torna
all'inizio
Art.
16.
(Attività di progettazione) 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo
tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva
ed esecutiva, in modo di assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità
relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario;
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute
nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento della fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori
da progettare, ritenga le prescrizioni di cui al comma 4 e 5 insufficienti
o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione
delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili
ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività
di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione,
dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché
in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della
procedura espropriativa.
3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere
una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata
alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato
e dell'intervento da realizzare.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi
e delle indicazioni stabilite nel progetto preliminare e contiene tutti
gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni
ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri
utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche
dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto ambientale ove previsto in disegni generali nelle
opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere,
delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione
del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti
con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti in una disciplinare descrittivo
degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonché in computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti
quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico,
chimico, i rilievi ed i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e
lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo
previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme
delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali
particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale
o descrittivo, dal computo metrico-estimativo e dall'elenco dei prezzi
unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini
compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini,
di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari
sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni
di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo
deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità,
i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento
di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle
tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di,
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica
dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla
vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi,
gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento
e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni
professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari
a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi
i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di
strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della
esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono,
con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi
della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi
a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all'attività di progettazione è autorizzato dal Sindaco
del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso
di opere statali.
torna all'inizio
Art.
17
(Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori
e accessorie) 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi
di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane,
le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione
e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui
agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (ora articoli
30, 31 e 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000) e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi,
con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13 in quanto compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui
al comma 6, lettera a) e di società di ingegneria di cui al comma
6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati
che abbiano operato congiuntamente nel settore dei servizi d ingegneria
e architettura, per un periodo di tempo inferiore a cinque anni che abbiano
deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1
dell'articolo 12 della presente legge. È vietata la partecipazione
a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle
gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi
di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata
nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo
quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge;
ai consorzi stabili di società di professionisti e di società
di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi
4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio
della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione,
possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali,
qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice,
da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale
tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione
per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore
dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico
dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché
lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle
stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi
della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto,
ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza
architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre
progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono
l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere
accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere
affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).
5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare
di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma
dei progetti.
6. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi
II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella
forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni
di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I
soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi
delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle
norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà
essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai
capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica
o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette
attività professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di
categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo
dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e regolamenti vigenti.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono
possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino
all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto
comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici,
aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in
una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta
dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con
funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali
controfirmano gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico
di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede
di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta,
la persona fisi