Si è svolto a Roma il 28 maggio 2002 il Convegno
sulle politiche e i progetti per rinnovare le città. Molto si è
parlato dei nuovi programmi complessi che entreranno in vigore con la
prossima Legge Finanziaria: in particolare dei Programmi di Riabilitazione
Urbana che interesseranno molte autonomie locali.
Presentiamo di seguito il testo integrale del "COLLEGATO"
IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -
DISEGNO DI LEGGE n. 1246 atti Senato - n. 2032 atti Camera - approvato
dalla Camera dei Deputati il 13.3.2002; all'8.5.2002 in corso di esame
presso la Commissione lavori pubblici del Senato, sede referente, relatore
Grillo (FI). All'Articolo 23 sono istituiti nuovi Piani di Riabilitazione
Urbana. Vai direttamente all'art.
23 sui Programmi di Riabilitazione Urbana
DISEGNO
DI LEGGE (n. 1246 atti Senato - n. 2032 atti Camera) approvato dalla Camera dei Deputati
il 13 marzo 2002 e trasmesso al Senato il 15 marzo 2002 recante "Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti".
SENATO DELLA REPUBBLICA
---- XIV LEGISLATURA ----
N. 1246
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
(V. Stampato Camera n. 2032)
approvato dalla Camera dei deputati il 13 marzo 2002
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 marzo 2002
----
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
---- Art. 1.
(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per
l'accesso al SIMPT) 1. Per le finalità indicate al
comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata
la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
concedere ad associazioni e società private l'accesso, a titolo
oneroso, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati
ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione
dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex
Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalità ed i corrispettivi
per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità
di cui al presente comma, è istituito apposito capitolo nello stato
di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per
l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati
ed alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalità
di cui al presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi
anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. torna
all'inizio
Art. 2.
(Norme di accelerazione dei lavori pubblici) 1. I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo
9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere
di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere
definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del
creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite
del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione
monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì
applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente
riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia
sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non
definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile
ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione
monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica
un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo
comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro tre mesi
dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio
lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel
caso di accettazione della proposta il termine è interrotto per
il tempo occorrente all'Amministrazione ad acquisire il parere dell'Avvocatura
generale dello Stato sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità
pubblica. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro
i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale
dello Stato.
3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 giugno 2002 i termini
relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento
si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste
dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2,
comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal
commissario ad acta ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto".
2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al
comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure
di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione
della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante
e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario del trasferimento,
per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari
regionali, sono individuati i criteri e le modalità di formazione
del campione di progetti non inferiore al 10 per cento delle opere definite,
da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.
3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione,
ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione
sono trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi,
anche processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione
delle risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza
oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica
dei rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli
articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come
da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio è costituito
da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere
che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell'economia
e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le
attività del commissario ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza,
efficacia ed economicità della gestione, nel rispetto delle normative
vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi.
5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare
di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno
due volte. In tale ultimo caso si può procedere ad una eventuale
riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario
del programma di cui al predetto articolo 18 può contribuire con
fondi propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi
di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto
1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera.
6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma
5 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case
popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, competenti. Nel
caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilità del
promotore, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli
alla locazione con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici
impegnati nella lotta alla criminalità.
7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni,
previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12,
comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da
ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita a nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento degli
interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità
esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma,
sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
8. A seguito della mancata attivazione da parte della regione degli accordi
di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n.
136, per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente,
con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
alla rilocalizzazione del programma in altra regione. In tale caso, il
presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati
alla nuova localizzazione sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è
comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di
ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento
destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203.
9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali
ed i connessi riflessi sociali di cui all'articolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita,
ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate
ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge
n. 67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari
straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, dispone la nomina di uno o più nuovi commissari
straordinari, cui spetterà l'assunzione di ogni determinazione,
anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile
per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi.
Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti
per le amministrazioni competenti. Restano applicabili i commi 2, 3, 4,
4-bis e 4-quater dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.
10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei
decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia
agevolata di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 6 del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto
1977, n. 513, è dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la
presentazione della relativa autocertificazione all'istituto mutuante.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato
ad effettuare controlli a campione per verificare le dichiarazioni contenute
nelle autocertificazioni.
11. Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "Il commissario ad acta previsto dall'articolo 10 del
decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida
entro due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta che,
con propria determinazione, affida entro sei mesi". torna
all'inizio
Art. 3.
(Disposizioni in materia di servitù) 1. Le procedure impositive di servitù
previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque,
energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche
per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data
di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei
proprietari delle aree interessate alle relative indennità.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli
aventi titolo fino all'imposizione della servitù.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, l'autorità espropriante può procedere, ai
sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri
di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione
del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici,
titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche
in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al
comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti
ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. torna
all'inizio
Art. 4.
(Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza) 1. Le proroghe
dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dall'articolo
5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, dall'articolo 1, comma 5-bis, del
decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º marzo 1985, n. 42, dall'articolo 6 della legge 18
aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986,
n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119,
dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall'articolo
1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall'articolo 22 della legge 20 maggio
1991, n. 158, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto
retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle
scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in
assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti. torna
all'inizio
Art. 5.
(Disposizioni in materia di espropriazione) 1. All'articolo 58, comma 1, numero 62),
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole:
"limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione". torna
all'inizio
Art. 6.
(Disposizioni relative al Registro italiano dighe) 1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID)
di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'articolo
1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID
e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività
di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Per le altre attività
che, in base alle vigenti norme, il RID è tenuto ad espletare nelle
fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito
altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina
dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti previsti al
comma 1, nonché delle modalità di riscossione degli stessi,
nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.
3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì determinato,
in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare dei contributi
e diritti di cui al medesimo comma 2, nonché la quota parte delle
entrate, da destinare ad investimenti e potenziamento, che dovrà
essere compresa tra il 50 e il 70 per cento.
4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque
titolo di condotte forzate con dighe a monte. torna
all'inizio
Art. 7.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni
concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici) 1. Nelle more della revisione della legge
quadro sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: "Ai concessionari di lavori
pubblici ed" sono soppresse; dopo il secondo periodo, è inserito
il seguente: "Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le
sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità
dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993";
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli
interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi
connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti
agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere
d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti
ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993";
3) al comma 4, le parole: "Le amministrazioni aggiudicatrici devono
prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi
una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione"
sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni aggiudicatrici
possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione
del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti
a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori
oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati
di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari
a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore
globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare
a terzi";
b) all'articolo 4, comma 17, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite
dalle seguenti: "500.000 euro"; le parole: "quindici giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; le parole:
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta
giorni" e sono aggiunte, in fine, le parole: "non dipendenti
da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici
di importo compreso fra 200.000 e 500.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici
e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche
con cadenza annuale";
c) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle
seguenti: "150.000 euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza,
il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione,
sino a 258.228 euro";
2) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i
requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere. Lo svolgimento dell'attività di attestazione
può avere carattere non esclusivo per gli organismi di attestazione,
fermo restando che in ogni caso essi devono agire in piena indipendenza
rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema
di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità
e fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti
di attestazione, sia altri compiti relativamente alla medesima impresa";
3) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) le modalità di verifica della qualificazione. La durata
dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica
entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale
e dei requisiti di capacità da indicare nel regolamento";
d) all'articolo 12:
1) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile";
2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare
per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate
da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale
della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel
primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo
anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è
acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale
o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle
possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica
di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una
tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione. Qualora
la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con
una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione
è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella
immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle
imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente
al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo
tra le due classifiche";
e) all'articolo 13, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero
alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite
in associazione ai sensi del comma 1";
f) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo le parole: "L'attività di realizzazione
dei lavori di cui alla presente legge" sono inserite le seguenti:
"di singolo importo superiore a 200.000 euro";
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori
di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché
gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento
con capitale privato maggioritario";
3) al comma 6, dopo le parole: "è subordinata" sono inserite
le seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di
euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e,
per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,";
4) al comma 7, le parole: "o un tronco di lavoro a rete" sono
soppresse;
g) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "e momenti di verifica"
è inserita la seguente: "tecnica";
h) all'articolo 17, i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari
o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,
ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi
previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti
devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto,
in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano
contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento
con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità
procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g),
di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità
professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione
al progetto da affidare";
i) all'articolo 19:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e
l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida
per più del 50 per cento del valore dell'opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
3) riguardino lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione
della disciplina comunitaria";
2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui
al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), deve possedere i requisiti progettuali
previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo scelto tra almeno cinque soggetti
individuati in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica
l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo
a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità
a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione.
L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso
d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla
necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze
del progetto esecutivo";
3) al comma 2, le parole: "Qualora nella gestione siano previsti
prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati" sono
sostituite dalle seguenti: "Qualora necessario"; le parole:
", che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo
totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo
effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili"
sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A titolo
di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà
o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità,
o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa
all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che
non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già
indicati nel programma di cui all'articolo 14. Qualora il soggetto concedente
disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione,
quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla
revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario";
4) al comma 2-bis, le parole: "La durata della concessione non può
essere superiore a trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministrazione
aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può
stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta
anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale
del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi
connessi alle modifiche delle condizioni del mercato";
5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
"2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione
opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione,
in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che
resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui
all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata
all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni
caso essi non hanno diritto di voto";
6) al comma 4, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle
seguenti: "salvo il caso di cui al comma 5,"; e dopo le parole:
"numero 1)", sono inserite le seguenti: "e numero 3)";
7) al comma 5, dopo le parole: "i contratti" sono inserite le
seguenti: " di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a
500.000 euro e i contratti";
l) all'articolo 20:
1) al comma 2, dopo le parole: "ponendo a base di gara un progetto"
sono inserite le seguenti: "almeno di livello";
2) al comma 4, dopo le parole: "previo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici" sono inserite le seguenti: "per i lavori
di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro";
m) all'articolo 21:
1) al comma 1-bis, è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo
periodo sono inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito
possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni,
nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità
delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte
non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il
concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi
ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore
verifica, in contraddittorio";
2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto
o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi
di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore
alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica
o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali,
si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata
con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore";
n) all'articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito
dai seguenti: "Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti
a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione,
ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente
attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto
e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto
al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono
a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti
aggiudicatari";
o) all'articolo 24:
1) al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
"0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro";
2) al comma 1, lettera a), le parole: "non superiore a 300.000 ECU"
sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra oltre 100.000 euro
e 300.000 euro"; alle lettere b) e c), la parola: "ECU"
è sostituita dalla seguente: "euro";
3) al comma 5, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettere 0a) e b)";
p) all'articolo 26:
1) al comma 1, è premesso il seguente:
"01. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata
dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale,
per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente
recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata
erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.
Con le medesime modalità tale anticipazione è parzialmente
erogata dall'appaltatore al subappaltatore, nel limite massimo del 10
per cento dell'importo dei lavori subappaltati. L'erogazione dall'anticipazione
è subordinata alla costituzione di una apposita garanzia fidejussoria
bancaria, con le modalità stabilite dall'articolo 102 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554";
2) al comma 4, dopo le parole: "inflazione reale" sono inserite
le seguenti: "accertato su base nazionale con riferimento alla specifica
categoria di lavoro da eseguire"; dopo le parole: "nell'anno
precedente" sono inserite le seguenti: "a quello di presentazione
dell'offerta";
3) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Può
essere altresì prevista, ove ritenuto utile, l'attribuzione di
un premio di acceleramento";
q) all'articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente
ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato
servizio per almeno 5 anni in uffici pubblici. È abrogata ogni
diversa disposizione, anche di natura regolamentare";
r) all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite
nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione,
che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui
al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui
all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata
osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio
carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità
di rivalsa sull'amministrazione";
s) all'articolo 30:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. La cauzione provvisoria non è dovuta nelle gare per
lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 euro. Per tali gare, qualora
un'impresa incorra in condotta, anche omissiva, che legittimerebbe l'escussione
della cauzione provvisoria, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
agiscono per il risarcimento degli eventuali danni e segnalano il fatto
all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7;
la segnalazione comporta l'esclusione dell'impresa da tutte le gare per
affidamento di lavori pubblici per sei mesi, decorrenti dalla data in
cui si è verificata la suddetta condotta. Resta fermo l'obbligo
di presentare la cauzione di cui al comma 2";
2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo
dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo
documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione
è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito;
successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un
5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di
importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento
lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti
il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare
residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi si applicano anche ai contratti in corso"; al terzo periodo,
dopo le parole: "La mancata costituzione della garanzia" sono
inserite le seguenti: "di cui al primo periodo";
3) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
"6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori,
le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità
stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità
alla normativa vigente. Con apposito regolamento, adottato a norma dell'articolo
3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi
ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica
deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica
può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni
appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o
le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo
di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri
stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve
essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per
i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera
a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore
a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione
appaltante";
4) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti
di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75
milioni di euro";
t) all'articolo 32:
1) al comma 2, sono premesse le parole: "Per i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), della presente legge,";
2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali
in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole
di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di
entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali
medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione";
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con
i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle
controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo
2";
u) all'articolo 37-bis:
1) al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno"
sono soppresse; dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato
da un istituto di credito" sono inserite le seguenti: "o da
una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
novembre 1939, n. 1966"; dopo le parole: "garanzie offerte dal
promotore all'amministrazione aggiudicatrice" sono inserite le seguenti:
"; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le
attività di asseverazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo
14 della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione
di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità.
Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun
obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito
dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di
pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente
al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi
proposti";
2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La realizzazione
di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori
ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153. Nell'ambito degli scopi di utilità sociale
e promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, le fondazioni
bancarie e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento,
ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale";
3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi
di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica
la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un
avviso indicativo mediante affissione presso la propria sede per almeno
sessanta giorni consecutivi, nonchè pubblicando lo stesso avviso,
a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio
sito informatico. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni
aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo
ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge. Le proposte dei promotori
sono presentate decorsi tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso indicativo.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale
dettagliata richiesta di integrazione;
c) a rendere nota la presentazione della proposta, pubblicando un avviso
con le modalità di cui al comma 2-bis";
v) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: "Entro il 31 ottobre
di ogni anno" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve
intervenire entro sei mesi dalla ricezione della proposta del promotore
e deve valutare comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute
entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione
della prima proposta. Ove necessario, il responsabile del procedimento
concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di
esame e valutazione. Qualora una delle proposte presentate nei due mesi
successivi alla pubblicazione dell'avviso risulti più conveniente
della prima, le amministrazioni aggiudicatrici devono invitare il primo
proponente ad adeguare la propria. In tal caso il primo proponente verrà
designato come promotore; nel caso contrario, si passerà alla proposta
più conveniente";
z) all'articolo 37-quater:
1) al comma 1, all'alinea, le parole: "il 31 dicembre" sono
sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo
37-ter"; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ";
è altresì consentita la procedura di appalto-concorso";
2) al comma 5 le parole da: "Nel caso" fino a: "secondo
offerente" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui
la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura
negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario,
lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri
due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle
spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, quarto periodo";
3) il comma 6 è abrogato;
4) le parole: "articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 37-bis, comma
1, quarto periodo";
aa) all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è aggiunto
il seguente:
"1-ter. Salvo diversa previsione del contratto di concessione, responsabile
del buon adempimento della stessa è la società di progetto,
la quale presta la garanzia globale di esecuzione, di cui all'articolo
30, comma 7-bis. Fino all'attuazione di tale garanzia, la società
di progetto presta la garanzia fidejussoria di cui all'articolo 30, comma
2, e, laddove ritenuto opportuno, l'ente concedente potrà esigere,
all'atto del subentro, che gli affidatari della concessione non vengano
in tutto liberati. Il limite di tale impegno, comunque, non dovrà
eccedere, nel suo complesso, l'importo del finanziamento pubblico previsto
per l'esecuzione delle opere. Il contratto di concessione stabilisce le
modalità per la eventuale cessione delle quote della società
di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società
ed a garantire, nei limiti del contratto di concessione, il buon adempimento
degli obblighi del concessionario. L'ingresso nel capitale sociale della
società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte
di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso
a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire
in qualsiasi momento";
bb) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:
"Art. 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale).
- 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto,
viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria
e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi
da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti
gli effetti".
2. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore
della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo
avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale
data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà
luogo all'avviso indicativo. La procedura di comparazione delle proposte,
di cui all'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è estesa
anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici
e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di ampliare l'area del subappalto, al comma 3 dell'articolo
18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole:
"30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per
cento".
4. All'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soli subappalti
che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro; si applicano
altresì alle sole forniture con posa in opera e noli a caldo che
siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e per le quali,
inoltre, l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale, relativamente
al cantiere cui si riferisce l'appalto, sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto. L'appaltatore trasmette al committente, prima
dell'inizio delle prestazioni, una comunicazione concernente il nome del
subaffidatario, l'oggetto e l'importo del subcontratto".
5. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo
provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge
apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità
sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima
legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo
regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza.
6. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio
superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro
di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del
predetto organo tecnico consultivo.
7. In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito
del centro di responsabilità di cui al comma 6 è trasferita,
nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unità previsionale
di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità
"Opere pubbliche ed edilizia".
8. Ai fini di cui al comma 6, è altresì autorizzata la spesa
aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
9. All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono,
sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione
ed ispezione, nonchè di notifica di altri organismi e di benestare
tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale
di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e
ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte
dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti
relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali,
ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove
geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del
1993, nonchè dell'attività ispettiva, relativamente agli
aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso
impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale
nelle costruzioni civili.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000
di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. torna
all'inizio
Art. 8.
(Delega al Governo in materia di finanziamento delle società di
progetto) 1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro
trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare,
anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia,
il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti
generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano
i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente
o committente, senza il consenso del contraente ceduto;
b) la società finanziata potrà costituire, in favore della
banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed
i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile;
c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno
essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso
lo strumento del registro delle imprese;
d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità
di rimborso del finanziamento. torna
all'inizio
Art. 9.
(Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della
realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica
utilità) 1. Il canone per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la
realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse
nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità,
è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonchè ogni altro onere imposto
dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione
di dette infrastrutture.
2. All'articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, le parole: "di eventuali oneri di manutenzione
derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo" sono sostituite
dalle seguenti: "di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione
in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che
non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende
che eseguono i lavori". torna
all'inizio
Art. 10.
(Disposizioni in materia di ferrovie) 1. Il comma 2 dell'articolo 131 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; proseguono, pertanto,
senza soluzione di continuità, le concessioni rilasciate alla TAV
Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992,
ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti
rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le
opere di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n.
210, e successive modificazioni.
2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è abrogato; conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento
e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge
22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione
da parte delle regioni delle attività amministrative sulle aziende
ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti
già in essere, i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone
informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge
17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi
imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla
data del 31 dicembre 2000. Il periodo transitorio di affidamento, da parte
delle regioni, della gestione dei servizi alle suddette società,
fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è
prorogabile per un biennio; ad esso si applicano le disposizioni di cui
ai commi 3 e 4 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo,
determinato in 1.808.000 euro per l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l'anno
2002, 1.465.344 euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal
2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a
decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per l'anno 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. torna
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Art. 11.
(Regolazione di partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione
commissariale governativa). 1. La regolazione delle partite debitorie
con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista
dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi
maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza
statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie
non godute del personale dipendente, come risultanti dai bilanci debitamente
certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione
del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per
lo Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti beneficiari dovranno
produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante
e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da
cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianare.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune
verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate
dalle aziende. torna
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Art. 12.
(Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture) 1. Per la progettazione e realizzazione
delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate
in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria
e monitoraggio sulle stesse, nonchè per opere di captazione ed
adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità
dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro
per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse,
che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità,
devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente
a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti
pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati
a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote
a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione
delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote
da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio.
Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione
delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad
apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente
articolo.
2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore
dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998,
n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla
circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale,
sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004.
Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli
stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle
regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie
di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus
ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.
3. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è
sostituito dal seguente:
"1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti
produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare
per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è
operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province
autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture
e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede
secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del
territorio nazionale, nonchè a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico
del Paese. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti.
L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese
nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello
stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti
pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione
delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni
e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima
applicazione della presente legge il programma è approvato dal
CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma
sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma
e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali,
ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione
con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi,
con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi
in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle opere".
4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma
1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente
approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori
finanziamenti necessari per il completamento degli interventi".
5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la
lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni
e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte
dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare
sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori
ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera
e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte
ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari
straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, nonchè della eventuale ulteriore collaborazione richiesta
al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di
progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate,
con oneri a proprio carico".
6. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma
3, è inserito il seguente:
"3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti
preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti
definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto
sono dichiarate la compatibilità ambientale e la localizzazione
urbanistica dell'intervento nonchè la pubblica utilità dell'opera;
lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione
comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed
attività previste nel progetto approvato".
7. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo
le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti:
", salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata
in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto
dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali
categorie aggiuntive".
8. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento
delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze,
è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro
per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 2.000.000 di
euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro
per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10. L'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, e successive modificazioni, è abrogato limitatamente alla
parte in cui dispone la sospensione della realizzazione delle tratte,
successive alla prima, dell'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia.
11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000
euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro
a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. torna
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Art. 13.
(Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello stretto
di Messina) 1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso a riformare
ed aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento
stabile dello Stretto di Messina, attenendosi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione
delle opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e relative norme di attuazione, applicabili all'opera in oggetto, in virtù
della inclusione dell'attraversamento stabile nel programma delle opere
di preminente interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell'articolo
1 della medesima legge n. 443 del 2001;
b) qualificazione della società "Stretto di Messina"
quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attività
per la realizzazione dell'opera, in conformità alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998. torna
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Art. 14.
(Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale) 1. Per la realizzazione di un programma
di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale
sulla rete classificata nazionale, con priorità per le strade ad
elevata incidentalità, approvato dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale
approvato dal CIPE, è autorizzato un limite di impegno quindicennale
di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli
oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale
per le strade (ANAS) è autorizzato ad effettuare.
2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 si procede, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all'obbligatoria installazione
nelle autostrade, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni,
di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione
del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003
e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. All'articolo 59, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è aggiunta
la seguente:
"b-bis) il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma)". torna
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Art. 15.
(Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione
ambientale sul sistema stradale) 1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema
stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualità,
è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale.
Per la costituzione del suddetto fondo è autorizzato un limite
di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003
quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni
finanziarie che l'ANAS è autorizzato ad effettuare. Il fondo di
rotazione è destinato al finanziamento di interventi diretti a
migliorare la qualità ambientale delle reti stradali nazionali
e regionali esistenti anche attraverso la realizzazione di compensazione,
nonchè alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori
di particolare fragilità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico,
possono fare ricorso ai concorsi di idee.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, sono definite le modalità e le procedure
per l'utilizzazione del fondo.
3. Il disposto dell'articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, si intende nel senso che l'ANAS procede con cadenza periodica
alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni registrati
nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili entro il periodo di
tempo di validità del piano o programma nel quale erano originariamente
inseriti. I residui passivi risultanti da tale accertamento vanno ad integrare
il fondo di riserva dell'Ente, da utilizzare per i fini istituzionali.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi iscritti
nel bilancio dell'ANAS, in relazione ad opere specifiche non più
realizzabili. All'individuazione delle predette opere si procede con decreto,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su
motivata proposta dell'ANAS, previo accertamento delle sopravvenute, oggettive
circostanze ostative alla realizzazione delle stesse opere. Le somme che
si rendono disponibili sono destinate a copertura di investimenti per
opere infrastrutturali sulla rete viaria nazionale individuate dagli accordi
di programma tra l'ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004,
mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. torna
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Art. 16.
(Veicoli a minimo impatto ambientale) 1. Per l'attuazione dell'articolo 4,
comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni,
in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale
con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa
di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. torna
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Art. 17.
(Realizzazione di opere di interesse locale) 1. Al fine di garantire il miglioramento
della viabilità di particolari realtà territoriali, sono
attribuiti agli enti rispettivamente interessati stanziamenti destinati
alle seguenti iniziative nei limiti finanziari indicati:
a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento della strada
statale Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale Sequals-strada
provinciale della Valcosa, è autorizzata la spesa di 2.000.000
di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia
di Pordenone;
b) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza
della ex strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo le priorità
individuate dalla provincia di Brescia, è autorizzata la spesa
di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Brescia;
c) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza
e miglioramento della viabilità delle strade statali n. 36 e n.
38, nel tratto Lecco-Sondrio, è autorizzata la spesa di 3.000.000
di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecco e ai comuni
di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e Rogolo, per essere utilizzati,
previa convenzione con l'ANAS e la regione Lombardia, secondo i limiti
e le finalità di seguito elencati:
1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo
di Dervio sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72;
2) provincia di Sondrio: 1.820.000 euro per la messa in sicurezza della
strada statale n. 38 nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino
e Rogolo;
d) per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n. 639
e n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorità concordate
tra le province di Bergamo e di Lecco, è autorizzata la spesa di
2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alle medesime province
di Bergamo e di Lecco;
e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e
del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè,
in provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro
per l'anno 2002, da assegnare al comune di Arsiè. Il comune di
Arsiè può attribuire, mediante apposita convenzione, le
funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione
dell'opera di cui alla presente lettera, al provveditorato regionale alle
opere pubbliche;
f) per gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria individuati
dalla provincia di Treviso secondo il progetto "strade sicure",
è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare
alla stessa provincia di Treviso;
g) per la progettazione e realizzazione del nuovo ponte sul fiume Mincio
"Bypass ponte Visconte o di Valeggio sul Mincio - variante alla strada
provinciale n. 55" e del suo collegamento con la ex strada statale
n. 249, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno
2002, da assegnare alla provincia di Verona;
h) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza
dell'ex strada statale n. 174 nel tratto Nardò-Galatone e per la
progettazione e realizzazione nello stesso tratto del cavalcavia alla
linea ferrata in prossimità della stazione ferroviaria Nardò
centrale e del suo raccordo con lo svincolo della strada statale n. 101,
è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da
assegnare alla provincia di Lecce;
i) per la progettazione e realizzazione del raccordo autostradale A14
Gioia del Colle-Matera nel tratto Santeramo-Altamura-Matera Bacino Salotto,
è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 2.000.000
di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da attribuire
all'ANAS.
2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla
progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente
in materia di lavori pubblici, anche in difformità alla programmazione
triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente
approvati.
3. Per la conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di cui alla
legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 1.000.000
di euro per l'anno 2002, 1.500.000 euro per l'anno 2003 e 1.500.000 euro
per l'anno 2004, da assegnare al comune di Matera.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3, valutato in 23.000.000
di euro per l'anno 2002, 5.500.000 euro per l'anno 2003 e 6.000.000 di
euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. torna
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Art. 18.
(Interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina) 1. Per la realizzazione di strutture
viarie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali
allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina,
sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.164.569 euro a decorrere
dall'anno 2002, di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2003 e di 165.000
euro a decorrere dall'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che
la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. Le relative rate
di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti
finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1,
la regione Lombardia stipula un apposito accordo di programma quadro,
ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in 5.164.569 euro per l'anno 2002, 10.329.138 euro per l'anno 2003 e 10.494.138
euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. torna
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Art. 19.
(Giochi olimpici invernali Torino 2006) 1. Per la realizzazione e il completamento
delle infrastrutture, sportive e turistiche, che insistono sul territorio
della regione Piemonte, individuate con apposito programma deliberato
dalla giunta regionale della medesima regione, funzionali allo svolgimento
dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, sono autorizzati limiti
di impegno quindicennali di 10.329.138 euro per l'anno 2003 e di 5.164.569
euro per l'anno 2004.
2. La regione Piemonte è autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare
altre operazioni finanziarie per i fini di cui al comma 1. Le relative
rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti
finanziatori dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138
euro per l'anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. torna
all'inizio
Art. 20.
(Interventi per le Universiadi invernali "Tarvisio 2003") 1. È autorizzata la spesa di 2.500.000
euro per l'anno 2002, e di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare
alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle iniziative
e delle opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi
invernali "Tarvisio 2003".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2.500.000
euro per l'anno 2002 e 5.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. torna
all'inizio
Art. 21.
(Interventi aeroportuali) 1. Per le finalità di cui all'articolo
5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite
di impegno quindicennale di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002,
da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi aeroportuali
diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi
per l'abbattimento della rumorosità e la sicurezza degli aeroporti.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. torna
all'inizio
Art. 22.
(Recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione
civile internazionale) 1. Al recepimento degli annessi alla
Convenzione internazionale per l'aviazione civile internazionale stipulata
a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6
marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede
in via amministrativa, sulla base dei princìpi generali stabiliti
dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, emanato
in attuazione dell'articolo 687 del codice della navigazione, anche mediante
l'emanazione di regolamenti tecnici dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla predisposizione
delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al
recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.
3. Il Governo è autorizzato a modificare, con regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 461 del 1985, le disposizioni di legge incompatibili con
quelle degli annessi oggetto del recepimento. torna
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Art. 23.
(Programmi di riabilitazione urbana) 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di
predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio
di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di
livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità
urbana, denominati "programmi di riabilitazione urbana", nonchè
di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture
di servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni
per le grandi aree urbane.
2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti
e le amministrazioni competenti sulle opere e sull'assetto del territorio.
3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e
spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane
caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della
normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei
beni culturali.
4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate
da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni
urbane. A cura degli enti locali promotori è trasmessa al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione
sull'attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti
di risanamento ambientale e civile ottenuti.
5. È di competenza della giunta comunale l'approvazione dei piani
urbanistici attuativi conformi allo strumento urbanistico generale.
6. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta
del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi
nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai
fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento
e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando
un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito
alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano
attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente
il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità
degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura
espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari
non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio,
in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve
corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri
di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può
essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari
site nel comune. torna
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Art. 24.
(Modifica all'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in tema
di riqualificazione urbanistica) 1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, il comma 18 è sostituito dal seguente:
"18. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici adottati dagli
enti per i quali deve intendersi maturato il silenzio assenso previsto
dai decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649,
26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193,
26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n.
498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n.
285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti
sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta
giorni previsto per la formazione del silenzio assenso, non maturato nel
periodo di vigenza del singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel
periodo di vigenza dei successivi decreti-legge. La presente disposizione
si applica agli strumenti urbanistici che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risultino adottati e non ancora approvati". torna
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Art. 25.
(Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali) 1. All'articolo 338 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri
dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi
edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale,
quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in
difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed
eccezioni previste dalla legge";
b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
"Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole
della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri
o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore
a 200 metri dal centro abitato, purchè non oltre il limite di 50
metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari
condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche
almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista
ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali
rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento
urbanistico, purchè non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il
consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della
competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto
tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando
l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici.
La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura
anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici
e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria
locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla
richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti
interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio
stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento
e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere
a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457".
2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e
4 sono abrogati. torna
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Art. 26.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) 1. All'articolo 18, comma 2, della legge
17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "60 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "50 per cento" e le parole da: "a maggioranza"
fino a: "dei soci iscritti" sono sostituite dalle seguenti:
"dal consiglio di amministrazione e approvata nei successivi centoventi
giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea
ordinaria regolarmente costituita da tenere a distanza di almeno sessanta
giorni l'una dall'altra";
b) alla lettera g), le parole da: "per le cooperative a proprietà
indivisa" fino a: "di presentazione del piano" sono soppresse. torna
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Art. 27.
(Disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica) 1. Il comma 27 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpreta nel senso
che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n.
640, che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente,
spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi
con determinazione di un prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo
di costruzione, ancorchè non espressamente indicato nell'originario
atto di assegnazione. torna
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Art. 28.
(Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia) 1. Gli immobili demaniali già
in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti
e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi
di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in
materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali,
tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture
centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale,
per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo
nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea
degli alloggi e delle foresterie sono conferiti dall'amministrazione delle
infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria competente.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma
pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al
fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo
e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie
di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione
può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei
finanziamenti.
4. Per le finalità di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000
di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.
5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato
avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui
al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato,
presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo
delegato, è composto:
a) dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
o da un suo delegato;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un
suo delegato;
d) dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da
un suo delegato;
e) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;
f) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
difesa civile, o da un suo delegato;
g) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture
e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.
6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate
da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000
di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003
e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. torna
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Art. 29.
(Disposizioni in materia di impianti a fune) 1. All'articolo 145, comma 46, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Gli impianti di cui si
prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3,
della legge 11 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da
parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento
e della loro sicurezza, di una proroga di un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento
con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999,
n.140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali
potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della
loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga
di due anni".
2. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia
di concorrenza, i fondi previsti dall'articolo 8 della legge 11 maggio
1999, n. 140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in conformità
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre
1999.
3. In luogo del contributo annuo di cui all'articolo 8, comma 3, della
citata legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto
ordinario, in unica soluzione, nell'anno 2002, l'ammontare complessivo
di 180.000.000 di euro. Per l'anno 2002, quanto a 2.582.000 euro, si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8
della citata legge n. 140 del 1999, come rideterminata dalla tabella F
allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la restante parte, pari
a 177.418.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Sono fatti salvi gli interventi già previsti e finanziati con
il primo bando, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge
n. 140 del 1999, purchè già realizzati o in corso di realizzazione
entro il termine del 31 dicembre 2002. Il contributo da liquidare è
pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo della spesa.
5. Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e quelle previste dalla presente legge sono ripartite entro
il 30 settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato
al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione
e all'ammodernamento degli impianti a fune. torna
all'inizio
Art. 30.
(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa) 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo
3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, come modificata dall'articolo
13, comma 8, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è sostituita
dalla seguente:
"a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio
di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario
volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare
l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi
di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione,
i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite
per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo,
nonchè gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali
e regionali e da impegni di bilancio comunale".
2. All'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive
modificazioni, le parole da: "Entro 240 giorni" fino a: "distinta
per lotti funzionali," sono sostituite dalle seguenti: "Entro
270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti
interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere
secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge 7
dicembre 1999, n. 472,".
3. All'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva
dovrà essere presentato un programma temporale delle scadenze relative
agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna
dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati.
Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente
e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento
degli obiettivi di programma costituirà elemento di valutazione
nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti".
4. All'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato
il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari
per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari,
in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione
delle opere".
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi
finanziati con delibere del CIPE successive alla data di entrata in vigore
della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere del CIPE
antecedenti, il soggetto beneficiario può avvalersi delle procedure
introdotte dal presente articolo. torna
all'inizio
Art. 31.
(Disposizioni in materia di capitanerie di porto - guardia costiera) 1. Ai fini dell'accertamento di conformità
previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia relative
a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a
comandi e reparti delle capitanerie di porto - guardia costiera, comprese
quelle per sistemi di controllo dei traffici marittimi, sono equiparate
alle opere destinate alla difesa militare. Restano ferme le autorizzazioni
di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali,
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici
ricadano su immobili o aree vincolate.
2. Al fine di avviare la necessaria progressiva sostituzione dei militari
in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto
con volontari di truppa, sono autorizzati l'immissione in servizio permanente
di 495 volontari e l'arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria
prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche
fissate dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente progressione: 140 volontari
in servizio permanente e 35 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2002;
170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in ferma volontaria,
nell'anno 2003; 185 volontari in servizio permanente e 51 volontari in
ferma volontaria, nell'anno 2004. Contestualmente il contingente di 3.325
militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio
nel Corpo delle capitanerie di porto si riduce nell'anno 2002 a 3.150
unità, nell'anno 2003 a 2.921 unità e nell'anno 2004 a 2.685
unità.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato complessivamente
in 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003
e 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. torna
all'inizio
Art. 32.
(Benefìci per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio) 1. All'articolo 52, comma 32, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, l'ultimo periodo è soppresso.
2. A decorrere dall'anno 2002 è autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 8.000.000 di euro quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie a favore delle imprese
armatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno
attività di cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con proprio decreto, da emanare entro
un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalità e i
termini di applicazione del presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003
e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, dopo le parole: "diretto verso un altro
Stato" sono aggiunte le seguenti: ", se si osservano i criteri
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono
effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi
mensili, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a)".
5. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 51, le parole:
"da lire 2 milioni a lire 12 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da 1.033 euro a 6.197 euro" e le parole: "lire
5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2,58 euro". torna
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Art. 33.
(Programma di ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio) 1. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro
per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova, un contributo
sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca,
da condurre congiuntamente con il Consorzio Confitarma-Fedarlinea per
la ricerca (Cofir) di Genova e da completare entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio
marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio.
2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonchè
per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica
l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresì
conto delle attività di ricerca nelle discipline scientifico-economiche
di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la
spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. torna
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Art. 34.
(Ammodernamento delle infrastrutture portuali e trasferimento di beni
demaniali ai comuni) 1. Il termine di adozione del regolamento
di cui all'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è
prorogato al 30 giugno 2002.
2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione
delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre
1998, n. 413, e di quelle individuate dall'articolo 1, comma 4, lettera
d), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono autorizzati ulteriori limiti
di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000
di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti
da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati
ad effettuare.
3. Il sistema informativo del demanio marittimo può essere sottoposto
a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34.000.000
di euro per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
5. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive
modificazioni, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio
disponibile dei comuni, si applicano per l'intero territorio nazionale
limitatamente alle aree demaniali non destinate all'esercizio della funzione
pubblica, e comunque ad esclusione del demanio marittimo e lacuale, su
cui siano state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica
ed edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione realizzate in conformità
alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990. Il
trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati possessori delle
aree medesime, secondo le procedure previste dalla citata legge n. 177
del 1992, è autorizzato esclusivamente nei casi in cui, con motivata
delibera dell'amministrazione comunale, si dichiari cessato il pubblico
interesse sulle aree stesse, previo deposito di un avviso nella segreteria
comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Nei trenta giorni
successivi possono essere presentate osservazioni od opposizioni, sulle
quali si esprime il comune contestualmente all'approvazione della delibera.
Il prezzo del trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati
possessori delle aree medesime è determinato secondo le procedure
dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 177 del 1992, e successive
modificazioni, per le aree su cui siano state eseguite opere di pubblica
utilità ovvero sulla base dei prezzi di mercato per le aree su
cui siano state eseguite opere di interesse privato. torna
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Art. 35.
(Disposizioni sugli interporti) 1. Il termine per l'esercizio della delega
di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per
il completamento della rete interportuale nazionale è prorogato
al 31 dicembre 2002.
2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera
e) è sostituita dalla seguente:
"e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento
i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi
quelli multimodali, i terminali intermodali nonchè quelli dedicati
al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta
giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente
gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento".
3. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, è da intendere nel senso che sono ricomprese nel
settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione
dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all'intermodalità.
4. Alle attività di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione
incompatibile è abrogata. torna
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Art. 36.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo
sviluppo del trasporto ferroviario di merci) 1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle
somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico
nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE)
n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità
all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio
1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e
commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto
di servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva
e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente
prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di
previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa, alle singole
scadenze, le somme spettanti.
2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale
da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare
riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi
di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno
disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il
superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di
concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali
per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio
sulla base dei princìpi stabiliti con il decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed
all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuità
del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto
di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti
gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato,
nonchè le compensazioni spettanti alla medesima società
in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.
4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente
articolo, nonchè la materia relativa all'incentivazione del trasporto
merci su ferrovia e a criteri e modalità per l'erogazione della
connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.
5. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, è istituito un fondo denominato "Fondo da
ripartire fra le imprese ferroviarie e gli operatori di settore in relazione
alla contribuzione al trasporto merci", per il quale sono autorizzati
limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di
5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004,
quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni
finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.
6. A valere sul fondo di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza
per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi
dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica
per la gestione delle relative procedure.
7. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino
stipulati gli accordi nei termini e con le modalità di cui all'articolo
8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni
territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo
8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione
degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie
delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi
di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale
ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa generale
quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14.500.000
euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro
a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. torna
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Art. 37.
(Realizzazione del piano triennale per l'informatica) 1. Nell'ambito delle risorse disponibili
in bilancio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può
stipulare per il settore informatico contratti di prestazione d'opera
ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile o contratti
di collaborazione a tempo determinato.
2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati limiti
di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000
euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.728.000
euro per l'anno 2002, 11.957.000 euro per l'anno 2003 e 30.185.000 euro
per l'anno 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
4. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
concedere a soggetti pubblici o privati l'accesso, a titolo oneroso, alla
consultazione delle banche dati, alle procedure elaborative, agli strumenti
di analisi dei risultati dei sistemi informativi e statistici del Ministero.
Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti
di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. I corrispettivi di cui al presente articolo sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte agli
oneri derivanti dalla gestione dei sistemi informativi e statistici, nonchè
dalla formazione e dall'attuazione del piano informativo e statistico. torna
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Art. 38.
(Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni) 1. I lavori di costruzione e di manutenzione
straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti,
porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle
regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici,
anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea
o comunque di scavo del sottosuolo, devono comprendere cavedi multiservizi
o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche
UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e
di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa
in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti
previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni
per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di realizzazione
di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi di cui
agli articoli 2, 31 e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonchè alle società di cui agli
articoli 113, 113-bis, 115, 116 e 120 del medesimo testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.
3. Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali
ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti
di cui al comma 1 senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto
proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o
ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con
modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari
di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore
vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze
individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato
alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione
dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non
determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.
5. La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per
l'installazione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei
beni immobili di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa
di settore vigente.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali,
ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
nei confronti dell'attività legislativa delle regioni a statuto
ordinario.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
8. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, è inserito il
seguente:
"7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma
7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti
di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base
dei criteri definiti dalle regioni".
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per
i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta
alla data di entrata in vigore della presente legge. torna
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Art. 39.
(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni
Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997) 1. Il termine per l'occupazione temporanea
degli immobili da parte dei comuni indicato all'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogabile una sola volta per ulteriori
tre anni.
2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune
per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione
di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare
sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748,
secondo comma, del codice civile.
3. All'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Non costituisce causa di decadenza l'alienazione
dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi
di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica,
a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi
di pubblica utilità". torna
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Art. 40.
(Modifiche all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267) 1. All'articolo 120 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'azionista privato, qualora sia in possesso dei requisiti
di qualificazione stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari
in materia di lavori pubblici, può eseguire i lavori di competenza
della società nei limiti della propria qualificazione";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva
acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione
e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire
consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte
del comune";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono
individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli
immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per
gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà
degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti
alla società anche a titolo di concessione". torna
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Art. 41.
(Variazioni di bilancio) 1. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. torna
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Art. 42.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano) 1. Le disposizioni della presente legge
sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme
di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V parte
seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia
più ampie rispetto a quelle già attribuite. torna
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